Il 20/10/2016 la Conferenza unificata ha sancito l’intesa sul provvedimento che definisce – ai sensi dell’art. 4, comma 1-sexies, del Testo unico dell’edilizia di cui al D.P.R. 380/2001 (comma inserito dal D.L. 12/09/2014, n. 133, convertito in legge dalla L. 11/11/2014, n. 164) – lo schema di regolamento edilizio comunale tipo.

Decorrono pertanto dal giorno dell’Intesa, ai sensi dell’art. 2, comma 1, della stessa, i termini per il recepimento regionale (180 giorni, si veda più avanti per dettagli).
Si forniscono di seguito in primo luogo alcuni dettagli su cosa sia il regolamento edilizio comunale e quale sia la sua valenza giuridica e prescrittiva, ed inoltre su iter, contenuti e modalità di attuazione del regolamento edilizio tipo in corso di approvazione.

COSA È UN REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE, CARATTERISTICHE E CONTENUTI

Il Regolamento edilizio comunale (da ora in poi anche “REC”) è – ai sensi dell’art. 4 del Testo unico dell’edilizia di cui al D.P.R. 380/2001 – lo strumento che disciplina le modalità costruttive degli edifici, garantendo il rispetto delle normative tecnico-estetiche, igienico-sanitarie, di sicurezza e vivibilità degli immobili e delle loro pertinenze.
La sua adozione – un tempo prevista dall’art. 33 della L. 1150/1942 (cosiddetta “Legge urbanistica”) – è ora disciplinata dal menzionato art. 4 del D.P.R. 380/2001, ed è di competenza dei comuni ai sensi dell’art. 2, comma 4, del medesimo D.P.R. 380/2001 (“I comuni, nell’ambito della propria autonomia statutaria e normativa di cui all’art. 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, disciplinano l’attività edilizia”).
Il REC è pertanto uno strumento tecnico che definisce i parametri edilizi ed i criteri per la loro misurazione (es. : distanza tra i fabbricati; altezza dei fabbricati; superficie utile (SU); superficie finestrata ; dimensione minima dell’unità immobiliare; superficie lorda di pavimento (SLP); altezza dei vani abitabili, ecc.).
Il REC può definire altresì le regole per la presentazione delle istanze nell’ambito delle procedure autorizzative edilizie ed inoltre, nel caso in cui il comune intenda istituire la Commissione edilizia, indica gli interventi sottoposti al preventivo parere di tale organo consultivo.
In virtù delle caratteristiche sopra indicate, il REC si differenzia pertanto dal Piano regolatore generale (“PRG”), poiché quest’ultimo si occupa invece di aspetti di pianificazione e previsionali (destinazioni d’uso ammesse, volumetrie consentite, ecc.), mentre il REC definisce i parametri tecnici con i quali concretizzare tali previsioni. Non sono peraltro infrequenti i casi in cui le regole “tecniche” che dovrebbero trovare posto nel REC confluiscono invece nelle Norme tecniche di attuazione (“NTA”) del PRG, lasciando al REC un ruolo essenzialmente di raccolta di regole procedurali.

PREVISIONE DEL REGOLAMENTO EDILIZIO TIPO

Poiché la materia urbanistica e del governo del territorio è oggetto di legislazione regionale concorrente, contenuti ed articolazione dei REC sono estremamente eterogenei e presentano da comune a comune sostanziali differenze, anche dal punto di vista terminologico e delle definizioni.
Per porre rimedio a questo problema, individuato come un rilevante ostacolo alla semplificazione ed allo snellimento dei procedimenti edilizi, il D.L. 133/2014 (cosiddetto “sblocca Italia”, convertito in legge dalla L. 164/2014) ha previsto all’art. 17-bis l’adozione in sede di Conferenza unificata di uno schema di Regolamento edilizio tipo, proprio al fine di semplificare ed uniformare le norme e gli adempimenti.
Il citato art. 17-bis del D.L. 133/2014 ha inoltre precisato che gli accordi in sede di Conferenza unificata per l’adozione del Regolamento tipo costituiranno livello essenziale delle prestazioni concernenti la tutela della concorrenza e i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale.

CONTENUTI DEL REGOLAMENTO EDILIZIO TIPO

Il Regolamento edilizio tipo in corso di approvazione – oltre all’articolato nel quale vengono date le prescrizioni concernenti l’attuazione ed il recepimento dello stesso da parte degli enti territoriali (regioni e comuni) – è strutturato in questa maniera.

La struttura con la quale devono essere redatti i regolamenti edilizi:
– una prima parte in cui non sono contenute disposizioni ma – relativamente ai principi generali ed alla disciplina dell’attività edilizia – ci si limita a richiamare la normativa nazionale e regionale, che opera senza necessità di un atto di recepimento (cd. “Normativa uniforme sovraordinata”);
– una seconda parte in cui l’ente locale potrà, nell’esercizio della propria autonomia, individuare requisiti tecnici integrativi e complementari – non disciplinati dalla normativa uniforme sovraordinata – da esprimere anche attraverso norme prestazionali, indicazioni numeriche, azioni e comportamenti progettuali.

Inoltre ci sono le definizioni standardizzate dei parametri edilizi di superficie, volumi, ecc., (cd. “Definizioni uniformi e inderogabili”) finalizzate alla creazione di un glossario di riferimento unico ed omogeneo su tutto il territorio nazionale. Il recepimento delle definizioni all’interno dei regolamenti edilizi comunali non comporta la modifica delle previsioni dimensionali degli strumenti urbanistici (es. PRG) vigenti o adottati alla data di approvazione dell’Accordo Stato-Regioni.
Si tratta di una ricognizione puntuale delle norme che devono essere richiamate nella prima parte dello schema di regolamento edilizio.

ITER E RECEPIMENTO DEL REC TIPO NEGLI ENTI TERRITORIALI

È previsto che dopo l’approvazione del provvedimento in Conferenza unificata, le regioni emanino entro 180 giorni (e pertanto entro il 18/04/2017) un atto di recepimento, conformemente sia alla normativa regionale vigente che alle delle disposizioni sovraordinate in materia edilizia. Detto atto di recepimento dovrà poi stabilire i metodi, le procedure ed i tempi (comunque non superiori a ulteriori 180 giorni) da seguire per l’adeguamento comunale. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano recepiranno l’accordo secondo i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.
Inoltre le regioni si dovranno impegnare ad utilizzare le definizioni nei propri futuri provvedimenti legislativi e regolamentari.
Qualora la regione non recepisca nei tempi l’atto in questione, i comuni procedono comunque all’adozione dello schema di regolamento tipo ed all’adeguamento dei propri regolamenti entro i successivi 180 giorni.

 

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